Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto contro la criminalità giovanile. Lo spirito del testo, spiega il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, non è repressivo ma educativo e si rivolge a tutti quei territori che versano nelle stesse condizioni di Caivano. Al contrario di quanto proposto dalla ministra per la Famiglia e la natalità, Eugenia Maria Roccella, non c’è alcun divieto automatico per i minori di accedere ai siti porno: spetta invece al questore proporre prescrizioni sull’utilizzo e l’accesso a piattaforme informatiche e all’uso e al possesso di dispositivi elettronici. “Formulazione che limita l’intervento nel caso in cui la misura venga vista come necessaria”, sottolinea il ministro degli Interni, Matteo Piantedosi, nella conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri.
L’ammonimento orale del questore viene esteso anche ai minori di età compresa tra i 12 e i 14 anni e si prevede che si abbassi da 9 a 6 anni la soglia della pena che consente di applicare la misura della custodia cautelare. Non c’è, invece, l’abbassamento dell’età per l’imputabilità. “Nessuno vuole sbattere in galera i minori di 12 anni”, è il commento di Meloni. L’obiettivo, afferma il ministro della Giustizia Carlo Nordio, è semmai andare a intervenire laddove si annida la fonte della delinquenza: “Nello scarso senso civico delle famiglie”. A tal proposito, sono previsti fino a due anni di carcere per i genitori che non mandano i figli a scuola.
L’obiettivo dell’esecutivo, dice la premier, è affrontare il problema della violenza giovanile con un approccio olistico, a partire dalla prevenzione. Il Consiglio dei ministri ha stanziato per le scuole del mezzogiorno risorse pari a 32 milioni complessivi in tre anni, con la finalità di potenziare l’organico dei docenti. Via libera anche a un osservatorio sulla devianza minorile “con il compito di coordinare percorsi dedicati per la prevenzione della dispersione scolastica, nonché interventi di rigenerazione urbana nelle periferie e di educazione alla legalità”.
Si prevede inoltre un “percorso di rieducazione civica e sociale del minore”. Il pubblico ministero, nel caso di reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, notifica al minore e all’esercente la responsabilità genitoriale l’istanza di definizione anticipata del procedimento subordinata alla condizione che il minore, con l’accordo dell’esercente la responsabilità genitoriale, acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo che preveda, sentiti i servizi minorili di cui all’articolo 6 e compatibilmente con la legislazione sul lavoro minorile, lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti no profit o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza, per un periodo compreso da uno a sei mesi
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