Roma, 19 giu 2019 23:40 - (Agenzia Nova) - Il Consiglio dei ministri, che si è riunito oggi, 19 giugno a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del presidente Giuseppe Conte, su proposta del ministro per gli Affari regionali e le autonomie Erika Stefani, ha esaminato diciannove leggi delle Regioni e delle Province Autonome e ha deliberato: di impugnare: la legge della Regione Liguria n. 3 del 19/04/2019, recante “Modifiche alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette) e alla legge regionale 10 luglio 2009, n. 28 (Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità)”, in quanto varie norme che riguardano il procedimento istitutivo, l’organizzazione amministrativa, la perimetrazione, la vigilanza e il Piano delle aree protette regionali, contrastano con gli standard di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema posti dal legislatore statale nell’esercizio della propria competenza esclusiva nella materia, violando l’117, secondo comma, lett. s), della Costituzione, nonché i principi di efficacia, efficienza ed economicità che devono presiedere all’esercizio dell’azione amministrativa sanciti dall’articolo 97 della Costituzione; la legge della Regione Liguria n. 5 del 19/04/2019, recante “Norma di interpretazione autentica”, in quanto una norma riguardante il personale regionale lede la competenza dello Stato in materia di ordinamento civile, in violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, configgendo altresì, con il principio di uguaglianza di cui all’articolo 3 e con i principi di buon andamento e imparzialità dell’Amministrazione di cui all’articolo 97 della Costituzione; la legge della Provincia Bolzano n. 2 del 29/04/2019, recante “Variazioni del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2019, 2020 e 2021 e altre disposizioni”, in quanto alcune norme riguardanti la dirigenza sanitaria eccedono dalle competenze statutarie, ponendosi in contrasto con i principi fondamentali in materia di “tutela della salute” e di “professioni”, in violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione; la legge della Regione Valle d’Aosta n. 4 del 24/04/2019, recante “Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2019/2021. Modificazioni di leggi regionali”, in quanto alcune norme in materia finanziaria eccedono dalle competenze statutarie e violano l’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione che riserva alla competenza esclusiva statale la materia dell’armonizzazione dei bilanci pubblici e si pongono in contrasto con i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica di cui all’art. 117, terzo comma, della Costituzione; la legge della Regione Valle d’Aosta n. 5 del 24/04/2019, recante “Disposizioni collegate al primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2019/2021. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni”, in quanto una norma riguardante le tariffe del sistema idrico eccede dalle competenze statutarie e invade le materie della tutela dell’ambiente e della tutela della concorrenza, riservate alla legislazione statale dall’articolo 117, secondo comma, lettere e) e s), della Costituzione. Un’altra norma riguardante la devoluzione di beni immobili intestati a soggetti irreperibili, sconosciuti o deceduti senza eredi invade la materia dell’ordinamento civile, in violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
Il Cdm ha deciso di non impugnare: la legge della Regione Emilia Romagna n. 3 del 23/04/2019, recante “Disciplina per l’avvio e l’esercizio dei Condhotel e per il recupero delle colonie. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (disciplina delle strutture Ricettive dirette all’ospitalità)”; la legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 5 del 18/04/2019, recante “Proroga della riduzione temporanea dell’assegno vitalizio e sospensione della rivalutazione annuale”; la legge della Regione Toscana n. 21 del 17/04/2019, recante “Interventi di valorizzazione del patrimonio regionale. Modifiche alla l.r. 77/2004”; la legge della Regione Liguria n. 4 del 19/04/2019, recante “Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2018, n. 29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’anno 2019) e altre disposizioni di adeguamento”; la legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 6 del 29/04/201, recante 9 “Misure urgenti per il recupero della competitività regionale”; la legge della Regione Puglia n. 16 del 30/04/2019, recante “Promozione e valorizzazione dell’invecchiamento attivo e della buona salute”; la legge della Regione Puglia n. 17 del 30/04/2019 “Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo”; la legge della Regione Puglia n. 18 del 30/04/2019, recante “Norme in materia di perequazione, compensazione urbanistica e contributo straordinario per la riduzione del consumo di suolo e disposizioni diverse”; la legge della Regione Puglia n. 19 del 30/04/2019, recante “Integrazioni alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 3 (Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali), commissariamento dell’Agenzia per le attività irrigue e forestali (ARIF) e abrogazione dell’articolo 11 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)”; la legge della Regione Calabria n. 7 del 30/04/2019, recante “Abrogazione della legge regionale 26 giugno 2018, n. 22 (disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria)”; la legge della Regione Calabria n. 8 del 02/05/2019, recante “Modifiche e integrazioni alla legge urbanistica della Calabria (l.r. 19/2002)”; la legge della Regione Calabria n. 9 del 02/05/2019, recante “Riconoscimento della legittimità di un debito fuori bilancio del consiglio regionale della Calabria ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”; la legge della Regione Calabria n. 10 del 02/05/2019, recante “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”; la legge della Regione Campania n. 5 del 06/05/2019, recante “Disposizioni per la tutela dei corpi idrici della Campania, per la valorizzazione integrata sostenibile dei bacini e sottobacini idrografici e la diffusione dei Contratti di Fiume”.
Il Consiglio dei ministri, infine, ha deliberato la rinuncia all’impugnativa:
della legge della Regione Calabria n. 22 del 26 giugno 2018, recante “Disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria”; della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 15 del 20 settembre 2012, recante “Istituzione del repertorio toponomastico provinciale e della consulta cartografica provinciale”; e la rinuncia parziale all’impugnativa: della legge della Regione Basilicata n. 46 del 30 novembre 2018, recante “Disposizioni in materia di randagismo e tutela degli animali da compagnia di affezione”; della legge della Regione Sicilia n. 8 dell’8 maggio 2018, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018. Legge di stabilità regionale”. Lo rende noto un comunicato stampa diffuso dalla presidenza del Consiglio dei Ministri. (Com)
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Erika Stefani
ministra per le Disabilità
20 luglio 2021